Articolo modificato dall'art. 20, commi 1, 2 e 3 e dall’art. 32, comma 1, del D. Leg.vo 23/03/2011, n. 41 e, successivamente, abrogato dall'art. 5, comma 5, D.L. 31/03/2011, n. 34 (L. 26/05/2011, n. 75), così recitava:

“Articolo 21 - (Fondo per il "decommissioning")

1. Il Fondo per il "decommissioning" di cui all'articolo 25, comma 2, lettera n) della legge 23 luglio 2009, n. 99 è costituito presso la Cassa Conguaglio per il Settore Elettrico ed è alimentato dai titolari dell'autorizzazione unica attraverso il versamento di un contributo per ogni anno di esercizio dell'impianto. Il Fondo è articolato in tante sezioni per quanti sono gli impianti nucleari, a ciascuno dei quali afferiscono i contributi versati dai singoli titolari a decorrere dalla conclusione del primo anno di esercizio dei relativi impianti. La Cassa gestisce il Fondo e può effettuare investimenti fruttiferi, qualora gli stessi non pregiudichino la liquidità necessaria e abbiano un profilo di rischio non superiore ai titoli di Stato.

2. La misura del contributo periodico di cui al comma 1 è determinata dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas, su proposta della Sogin s.p.a. e previo parere vincolante dell'Agenzia, assumendo a parametro analoghe esperienze internazionali con la medesima tecnologia e comunque secondo criteri di efficienza, tenendo conto della stima delle operazioni per il decommissioning degli impianti presentata dagli operatori nella fase autorizzativa. L'importo è aggiornato ogni anno secondo gli indici definiti dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas e sottoposto a nuova valutazione ogni cinque anni.

3. La verifica ed il controllo delle risorse finanziarie che alimentano il Fondo è operata su base annuale dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas che provvede mediante la Cassa Conguaglio di cui al comma 1 all'erogazione dei fondi per stato d'avanzamento dei relativi lavori, previo controllo e validazione dei progetti e costi di decommissioning degli impianti nucleari, condizionamento, trasporto e conferimento dei rifiuti radioattivi, presentati dagli operatori, secondo la normativa vigente.”

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