Articolo modificato dall'art. 21, comma 1, del D. Leg.vo 23/03/2011, n. 41 e, successivamente, abrogato dall'art. 5, comma 5, D.L. 31/03/2011, n. 34 (L. 26/05/2011, n. 75), così recitava:

“Articolo 22 - (Comitati di confronto e trasparenza)

1. Presso ciascuna Regione sul cui territorio ricada un sito certificato ai sensi dell'articolo <enfasi graph="grassetto">11</enfasi>, comma 9, e nella Regione in cui è situato il sito prescelto per la realizzazione del Deposito nazionale, è istituito un "Comitato di confronto e trasparenza", senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, finalizzato a garantire alla popolazione l'informazione, il monitoraggio ed il confronto pubblico sull'attività concernente il procedimento autorizzativo, la realizzazione, l'esercizio e il decommissioning del relativo impianto nucleare, nonché sulle misure adottate per garantire la protezione sanitaria dei lavoratori e della popolazione e la salvaguardia dell'ambiente.

2. Ai fini di cui sopra, il titolare del sito è tenuto a corrispondere alle richieste del Comitato di confronto e trasparenza, fornendo allo stesso tutte le informazioni ed i dati richiesti, ad eccezione delle informazioni commerciali sensibili e di quelle relative alle misure di protezione fisica dell'impianto nucleare.

3. Chiunque sia interessato ad ottenere informazioni sul progetto, sulle attività dell'impianto nucleare e sulle misure adottate per la sicurezza nucleare e la radioprotezione, la prevenzione o la riduzione dei rischi e delle esposizioni, può rivolgersi al Comitato di confronto e trasparenza il quale è tenuto a comunicare le informazioni in suo possesso o acquisite all'uopo dal titolare dell'autorizzazione unica.

4. Il Comitato di confronto e trasparenza, costituito con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con oneri a carico dell'operatore, è composto da:

a) il Presidente della Regione interessata o suo delegato, che svolge le funzioni di presidente del Comitato;

b) il Presidente della Provincia interessata o suo delegato;

c) il Sindaco del Comune o dei Comuni il cui territorio è interessato dalla realizzazione dell'impianto nonché i Sindaci dei Comuni limitrofi, come definiti dall'articolo 23 comma 4;

d) il Prefetto o suo delegato;

e) un rappresentante del Ministero dello sviluppo economico;

f) un rappresentante del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

g) un rappresentante del Ministero dell'istruzione, della ricerca e dell'università;

h) un rappresentante dell'ISPRA;

i) un rappresentante del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

l) un rappresentante dell'ARPA della Regione interessata;

m) un rappresentante dell'Agenzia;

n) un rappresentante del titolare del sito e, a decorrere dal rilascio dell'autorizzazione unica, del titolare di quest'ultima;

o) un rappresentante dell'associazione ambientalista maggiormente rappresentativa a livello regionale;

p) un rappresentante dell'imprenditoria locale indicato dall'associazione di categoria maggiormente rappresentativa a livello regionale;

q) un rappresentante dell'organizzazione sindacale maggiormente rappresentativa a livello regionale;

r) un esperto qualificato di radioprotezione designato dall'Agenzia.

5. I componenti del Comitato durano in carica cinque anni, salvo quelli che sono tali in forza di una carica elettiva, che mantengono la funzione per tutta la durata di quest'ultima. Il Comitato di confronto e trasparenza è convocato in via ordinaria dal Presidente con frequenza almeno annuale ovvero ogni qual volta se ne ravvisi la necessità o l'opportunità; il Comitato opera senza corresponsione di compensi o emolumenti a favore dei componenti.

6. Il Comitato di confronto e trasparenza può richiedere eventuali analisi in ordine a particolari aspetti tecnici, radioprotezionistici ed ambientali a qualificati soggetti pubblici, quali le Università, gli Enti pubblici di ricerca, l'ISPRA o le ARPA, i cui oneri sono posti dall'operatore a detrazione dei contributi annuali di cui agli articoli 23 e 30.”

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