Ai sensi dell’art. 17-quinquies, comma 1, del D.L. 14/02/2016, n. 18 (L. 08/04/2016, n. 49) il primo e il secondo periodo del presente comma, si interpretano nel senso che, per i pagamenti diversi da quelli in contanti o tramite conto corrente postale, l’effetto liberatorio del pagamento si produce se l’accredito a favore dell’amministrazione avviene entro due giorni dalla data di scadenza del pagamento.

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