La L. 23/12/2000, n. 388 ha disposto che in deroga al presente comma sono legittimi gli atti compiuti dai sostituti di imposta che, nell'ipotesi in cui abbiano impiegato somme proprie per corrispondere l'acconto di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 settembre 2000, n. 268, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2000, n. 354, abbiano utilizzato il relativo credito in compensazione con i versamenti da effettuare nel mese di dicembre 2000.

Il D.L. 31/05/2010, n. 78 (L. 30/07/2010, n. 122) ha disposto che a decorrere dal 1° gennaio 2011, la compensazione dei crediti di cui al presente comma, relativi alle imposte erariali, è vietata fino a concorrenza dell'importo dei debiti, di ammontare superiore a millecinquecento euro, iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, e per i quali è scaduto il termine di pagamento.

Ai sensi dell’art. 2-quater, comma 1, del D.L. 16/02/2023, n. 11 (L. 11/04/2023, n. 38) il primo periodo, del presente comma, si interpreta nel senso che la compensazione ivi prevista può avvenire, nel rispetto delle disposizioni vigenti, anche tra debiti e crediti, compresi quelli di cui all’art. 121, del D.L. 19/05/2020, n. 34 (L. 17/07/2020, n. 77), nei confronti di enti impositori diversi.

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