Ai sensi dell’art. 51, comma 4, della L. 28/12/2015, n. 221 il decreto di cui al presente comma, è adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della L. 221/2015; da tale data sono soppresse le Autorità di bacino di cui alla L. 18/05/1989, n. 183. In fase di prima attuazione, dalla data di entrata in vigore della L. 221/2015 le funzioni di Autorità di bacino distrettuale sono esercitate dalle Autorità di bacino di rilievo nazionale di cui all’art. 4, del D. Leg.vo 10/12/2010, n. 219, che a tal fine si avvalgono delle strutture, del personale, dei beni e delle risorse strumentali delle Autorità di bacino regionali e interregionali comprese nel proprio distretto. Dopo l’emanazione del decreto di cui al comma 3 del presente articolo, i segretari generali delle Autorità di bacino di rilievo nazionale di cui all’art. 4, del D. Leg.vo 10/12/2010, n. 219, sono incaricati anche dell’attuazione dello stesso e svolgono le funzioni loro attribuite comunque non oltre la nomina dei segretari generali di cui al comma 7 del presente articolo.

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