Articolo abrogato dal D. Leg.vo 05/02/1997 n. 22. In seguito il D. Leg.vo 03/04/2006 n. 152 ha confermato l’abrogazione. L’articolo 6-bis così recitava: “Art. 6-bis. - 1. A partire dal 1° gennaio 1989 i sacchetti e le buste utilizzati per l’asporto di merci e gli imballaggi e i contenitori per liquidi alimentari devono consentire uno smaltimento senza comportare gravi problemi di inquinamento né pregiudizio per la salute e l’igiene pubblica; devono, inoltre, favorire una rapida biodegradabilità o un agevole recupero con possibilità di riciclaggio.

2. A partire dal 1° gennaio 1989 su tali contenitori dovrà essere indicato un marchio che consenta di identificare il materiale impiegato per la fabbricazione ed un invito a non abbandonare il contenitore nell’ambiente.

3. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell’ambiente, d’intesa con il Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato, fissa le norme attuative e le modalità di attuazione dei commi 1 e 2. Sono di conseguenza così modificati i termini previsti dal secondo comma dell’articolo 15 del decreto del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato 21 dicembre 1984, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 356 del 29 dicembre 1984.”

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