Articolo abrogato dal D. Leg.vo 05/02/1997 n. 22. In seguito il D. Leg.vo 03/04/2006 n. 152 ha confermato l’abrogazione. L’articolo 6 così recitava: “Art. 6. - 1. Il Ministro dell’ambiente predispone, entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la mappa completa delle discariche e degli impianti di smaltimento dei rifiuti solidi urbani e dei rifiuti speciali, compresi quelli tossici e nocivi. A tal fine, le regioni e gli enti locali sono tenuti a trasmettere i dati e le informazioni in loro possesso su richiesta del Ministro dell’ambiente.

2. All’onere derivante dall’applicazione del comma 1, valutato in 2 miliardi di lire per l’anno 1987 e in 3 miliardi di lire per l’anno 1988, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-1989, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, all’uopo parzialmente utilizzando l’accantonamento "Fondo per gli interventi destinati alla tutela ambientale".”

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