Commi abrogati dal D. Leg.vo 26/02/1999, n. 46, così recitavano:

"1. Costituiscono titolo esecutivo, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 471 del codice di procedura civile, le denunce, le dichiarazioni e gli atti di riconoscimento di debito resi agli enti gestori di forme di previdenza ed assistenza obbligatorie dai soggetti tenuti al versamento di contributi e premi agli enti stessi, non seguiti da pagamento nel termine stabilito, limitatamente alle somme denunciate, dichiarate o riconosciute e non pagate ed ai relativi accessori di legge.

2. Costituiscono, altresì, titolo esecutivo ai sensi e per gli effetti dell'articolo 474 del codice di procedura civile, le attestazioni dei dirigenti degli uffici territorialmente competenti degli enti gestori di forme di previdenza ed assistenza obbligatorie relative al mancato pagamento, nel termine stabilito, di quote di contribuzione in misura fissa e relativi accessori di legge dovuti, a norma delle vigenti disposizioni, agli enti stessi dagli iscritti negli elenchi di categoria, negli elenchi degli esercenti attività commerciali e negli elenchi degli artigiani.

3. Ai fini della riscossione, anche disgiunta, dei contributi, premi, sanzioni civili e sanzioni amministrative gli enti pubblici che gestiscono forme obbligatorie di previdenza ed assistenza sociale si avvalgono del potere di ordinanza-ingiunzione, di cui all'articolo 35 della legge 24 novembre 1981, n. 689 , ovvero emettono ingiunzioni, ai sensi del regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 , ovvero richiedono decreti ingiuntivi, ai sensi degli articoli 633 e seguenti del codice di procedura civile, provvisoriamente esecutivi, ai sensi dell'articolo 642, primo comma, del predetto codice, così come previsto dall'articolo 1, comma 13, del decreto-legge 2 dicembre 1985, n. 688 , convertito, con modificazioni, dalla legge 31 gennaio 1986, n. 11.

4. Le ingiunzioni emesse ai sensi del regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 , per la riscossione delle somme di cui al comma 3, sono notificate da un funzionario dell'ente creditore, con le forme previste per la notificazione degli atti nel processo civile. L'opposizione alle predette ingiunzioni è proposta, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla notificazione dell'ingiunzione, o dell'ordinanza-ingiunzione, al pretore in funzione di giudice del lavoro. Il giudizio di opposizione è regolato dagli articoli 442 e seguenti del codice di procedura civile. Le ingiunzioni emesse ai sensi del R.D. 14 aprile 1910, n. 639 , le ordinanze-ingiunzioni emesse ai sensi della L. 24 novembre 1981, n. 689, per la riscossione delle somme di cui al comma 3, gli attestati e le certificazioni necessari per l'emissione dei decreti ingiuntivi di cui agli articoli 633 e seguenti del codice di procedura civile, elaborati meccanograficamente, possono essere sottoscritti a stampa dal funzionario delegato dal presidente degli enti pubblici che gestiscono forme obbligatorie di previdenza e assistenza. Parimenti possono essere sottoscritte a stampa tutte le comunicazioni elaborate meccanograficamente.

5. Per la riscossione dei crediti assistiti da titoli esecutivi, gli enti gestori di forme di previdenza ed assistenza obbligatorie possono avvalersi del servizio centrale della riscossione di cui al D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43 , ai sensi dell'art. 2 e dell'art. 67 del decreto stesso.

6. Contro i ruoli esattoriali emessi sulla base dei titoli esecutivi è ammessa opposizione. L'opposizione e il relativo giudizio sono regolati dal comma 4. In pendenza del giudizio di primo grado il pretore può sospendere l'esecuzione del ruolo per gravi motivi.

7. In attesa dell'entrata in funzione del servizio centrale della riscossione, gli enti gestori di forme di previdenza ed assistenza obbligatorie possono avvalersi del sistema di riscossione a mezzo ruoli esattoriali, secondo la disciplina prevista per le imposte dirette con l'obbligo del non riscosso come riscosso.

8. Per la riscossione dei contributi e dei premi e relativi accessori di legge, i cui termini di pagamento sono scaduti anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, gli enti gestori di forme di previdenza ed assistenza obbligatorie possono avvalersi dei sistemi di cui ai commi 5 e 7, con la concessione da parte degli enti stessi, durante il periodo di vigenza del sistema di cui al comma 7, di una tolleranza convenzionale dell'obbligo del non riscosso come riscosso pari al cinquanta per cento dell'importo di ogni rata. Sono fatti salvi i decreti ingiuntivi richiesti od emessi anteriormente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto che saranno messi in esecuzione entro la data di entrata in funzione del servizio centrale della riscossione, secondo le procedure previste dal codice di procedura civile. Il limite del cinque per cento all'incremento degli aggi previsto dall'art. 2, comma 7, del D.L. 12 dicembre 1988, n. 526 , convertito, con modificazioni, dalla L. 10 febbraio 1989, n. 44, non ha effetto per le riscossioni di cui al presente articolo.

9. comma soppresso dalla legge di conversione

10. Gli oneri relativi ad aggi esattoriali, ovvero a compensi e spese delle procedure esecutive, sono a carico dei soggetti tenuti al pagamento dei contributi e dei premi."

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