Comma abrogato dal D. Leg.vo 18/04/2016, n. 50, a decorrere dal 19/04/2016.

Il comma 8 dell’articolo 44 così recitava:

“8. Al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l’articolo 112 è inserito il seguente:

«Art. 112-bis. (Consultazione preliminare per i lavori di importo superiore a 20 milioni di euro). — 1. Per i lavori di importo a base di gara superiore a 20 milioni di euro, da affidarsi con la procedura ristretta di cui all’art. 55 comma 6, le stazioni appaltanti indicano nel bando che sul progetto a base di gara è indetta una consultazione preliminare, garantendo il contraddittorio tra le parti».

b) all’articolo 206, comma 1, dopo le parole «87; 88; 95; 96;» sono inserite le seguenti: «112-bis;».”

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