Comma abrogato dal D. Leg.vo 18/04/2016, n. 50, a decorrere dal 19/04/2016.

Il comma 5 dell’articolo 44 così recitava:

“5. All’articolo 91, comma 1, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, le parole: «di importo pari o superiore alle soglie di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell’articolo 28» sono sostituite dalle seguenti: «di importo pari o superiore a 100.000 euro». L’articolo 12 della legge 11 novembre 2011, n. 180, è abrogato.”

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