Ai sensi dell'art. 7, comma 1, dell'Ord. P.C.M. 23/12/2020, n. 111 gli edifici di cui al presente articolo che, in relazione al proprio stato di danno, costituiscono pericolo per la pubblica incolumità ovvero siano causa di rischio per la salubrità e l’igiene pubblica dei luoghi o, comunque, impediscono o ostacolano l’avvio dei lavori per la ricostruzione o riparazione di immobili adiacenti o limitrofi, ovvero ne impediscano il rilascio dell’agibilità, devono essere messi in sicurezza o demoliti a cura del proprietario.

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