Numero soppresso dalla legge di conversione L. 11/11/2014, n. 164, così recitava:

"3) al comma 2, la lettera b) è sostituita dalla seguente: “b) la durata dell'affidamento, non superiore a trenta anni, e la possibilità di subaffidamento solo previa approvazione espressa da parte dell'ente di governo dell'ambito”;".

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