Articolo soppresso dalla legge di conversione 10/11/2014, n. 162, così recitava:

"Art. 15. Dichiarazioni rese al difensore

1. Al codice di procedura civile, dopo l'articolo 257-bis è aggiunto il seguente:

«257-ter (Dichiarazioni scritte). - La parte può produrre, sui fatti rilevanti ai fini del giudizio, dichiarazioni di terzi, capaci di testimoniare, rilasciate al difensore, che, previa identificazione a norma dell'articolo 252, ne attesta l'autenticità.

Il difensore avverte il terzo che la dichiarazione può essere utilizzata in giudizio, delle conseguenze di false dichiarazioni e che il giudice può disporre anche d'ufficio che sia chiamato a deporre come testimone.»."

Dalla redazione