Comma abrogato dall'art. 217, comma 1, del D. Leg.vo 18/04/2016, n. 50, a decorrere dal 19/04/2016, così recitava:

“2-bis. Al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 37, comma 13, sono premesse le seguenti parole: «Nel caso di lavori,»;

b) all'articolo 41, comma 2, è aggiunto in fine il seguente periodo: «Sono illegittimi i criteri che fissano, senza congrua motivazione, limiti di accesso connessi al fatturato aziendale»;

c) all'articolo 75, comma 1, è aggiunto in fine il seguente periodo: «Nel caso di procedure di gara realizzate in forma aggregata da centrali di committenza, l'importo della garanzia è fissato nel bando o nell'invito nella misura massima del 2 per cento del prezzo base»;

d) all'articolo 113, comma 1, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: «Fermo rimanendo quanto previsto al periodo successivo nel caso di procedure di gara realizzate in forma aggregata da centrali di committenza, l'importo della garanzia è fissato nel bando o nell'invito nella misura massima del 10 per cento dell'importo contrattuale».”

Dalla redazione