Ai sensi dell’art. 13, comma 1-ter, del D.L. 20/06/2017, n. 91 (L. 03/08/2017, n. 123), il presente comma si attua nel senso che, a seguito del trasferimento dei complessi aziendali del gruppo Ilva, le somme rivenienti dalla sottoscrizione delle obbligazioni sono destinate all’attuazione e realizzazione del piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria dell’impresa in amministrazione straordinaria nei limiti di quanto eccedente gli investimenti ambientali previsti nell’ambito dell’offerta vincolante definitiva del soggetto aggiudicatario della procedura di trasferimento dei complessi aziendali e, per la restante parte, alle ulteriori finalità previste dal presente comma, per le società del gruppo Ilva in amministrazione straordinaria.

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