Comma modificato dalla legge di conversione 21/05/2021, n. 69 e, successivamente, abrogato dall’art. 1, comma 212, della L. 30/12/2023, n. 213, a decorrere dal 01/01/2024, così recitava:

“2. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri o dell'Autorità politica delegata in materia di disabilità, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e del Lavoro e delle politiche sociali sono individuati gli interventi e stabiliti i criteri e le modalità per l'utilizzazione delle risorse del Fondo di cui al comma 1 volte a finanziare specifici progetti. Sui predetti decreti in materia di infrastrutture digitali, inclusione sportiva e turismo accessibile è acquisito, rispettivamente per ogni singolo decreto, il concerto del Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, dell'Autorità politica delegata in materia di sport e del Ministro del turismo.”

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