Comma abrogato dall'art. 39, comma 1, del D. Min. Sviluppo Econ. 01/06/2021, n. 119, così recitava:

"2. Se, a norma dell’articolo 178, comma 4, del Codice, l’opponente deve fornire la prova dell’effettivo uso del marchio o l’esistenza di legittime ragioni per la mancata utilizzazione, l’Ufficio invita l’opponente a fornire la prova entro trenta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione. A tal fine, l’opponente dovrà provare l’uso nel periodo quinquennale che precede la data di pubblicazione della domanda nazionale o della registrazione internazionale nei cui confronti l’opposizione è proposta."

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