Articolo abrogato dall’art. 256 del D. Leg.vo 163/2006. Questo il testo dell’articolo abrogato: “1. Salvo che il collegio non disponga diversamente tutte le comunicazioni previste dal presente decreto sono fatte dal segretario a mezzo di plico raccomandato con avviso di ricevimento.

2. Le produzioni ed i depositi di parte sono fatti presso la sede del collegio a mani del segretario, che ne rilascia apposita attestazione.”.

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