Ai sensi dell’art. 41, comma 2, del D. Leg.vo 10/10/2022, n. 149 gli organismi di mediazione iscritti nel registro di cui al presente articolo, se intendono mantenere l’iscrizione, sono tenuti, entro il 30 aprile 2023, a presentare la relativa istanza al Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero della giustizia, corredata dalla documentazione attestante l’adeguamento ai requisiti previsti dall’art. 16, del D. Leg.vo 04/03/2010, n. 28 come modificato dall’art. 7, del D. Leg.vo 10/10/2022, n. 149. Fino al 30 giugno 2023 gli organismi iscritti non possono essere sospesi o cancellati dal registro per mancanza di tali requisiti. Il mancato adeguamento entro il 30 giugno 2023 comporta la sospensione degli organismi dal registro.

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