Articolo abrogato dall'art. 111-sexies, aggiunto dal D.Leg. 17/01/2003, n. 6, così recitava:

"Art. 101. — Fino all'attuazione del registro delle imprese i depositi di atti o documenti, che secondo il codice devono eseguirsi presso l'ufficio del registro delle imprese, si eseguono presso la cancelleria del tribunale.

 Le attribuzioni del giudice del registro spettano al presidente del tribunale o a un giudice da lui delegato"

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