Quando l’intervento di manutenzione straordinaria si inquadri nell’ambito di un “insieme sistematico di opere” che possano anche comportare il mutamento della destinazione d’uso dell’immobile, purché la nuova destinazione d’uso risulti compatibile con gli elementi tipologici, formali e strutturali dell’organismo edilizio originario, esso rientrerà nell’ambito della categoria degli interventi di “restauro e risanamento conservativo” - pesante o leggero a seconda che coinvolga anche gli elementi strutturali dell’edificio - senza modifica del titolo abilitativo edilizio necessario (SCIA per l’intervento “pesante” o CILA per l’intervento “leggero”). Si veda anche l’Allegato del D. Leg.vo 222/2016, Sezione II - Edilizia R, punti 5 e 6.

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