Nel capo la rubrica è stata modificata dall'art. 17, della L. 09/01/2004, n. 6 e, successivamente, abrogato dall’art. 3, comma 49, del D. Leg.vo 10/10/2022, n. 149.

Ai sensi dell’art. 35, comma 1, del D. Leg.vo 10/10/2022, n. 149 la modifica ha effetto a decorrere dal 28/02/2023 e si applica ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28/02/2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti.

Il capo così recitava:

“CAPO II – DELL’INTERDIZIONE, DELL’INABILITAZIONE E DELL’AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO”.

Dalla redazione