Testo dell’articolo 769 modificato dal D. Leg.vo 13/07/2017, n. 116, a decorrere dal 31/10/2025.

“Art. 769. - (Istanza)

L’inventario può essere chiesto al giudice di pace dalle persone che hanno diritto di ottenere la rimozione dei sigilli ed è eseguito dal cancelliere del giudice di pace o da un notaio designato dal defunto con testamento o nominato dal giudice di pace.

L’istanza si propone con ricorso, nel quale il richiedente deve dichiarare la residenza o eleggere domicilio nel comune in cui ha sede il giudice di pace.

Il giudice di pace provvede con decreto.

Quando non sono stati apposti i sigilli, l’inventario può essere chiesto dalla parte che ne assume l’iniziativa direttamente al notaio designato dal defunto nel testamento ovvero, in assenza di designazione, al notaio scelto dalla stessa parte.”

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