Articolo sostituito dall’art. 2, comma 1, della L. 28/12/2005, n. 263.

Ai sensi dell’art. 16-septies, del D.L. 18/10/2012, n. 179 (L. 17/12/2012, n. 221) la disposizione del presente articolo si applica anche alle notificazioni eseguite con modalità telematiche. Quando è eseguita dopo le ore 21, la notificazione si considera perfezionata alle ore 7 del giorno successivo.

Dalla redazione