Articolo abrogato dalla L. del 31/05/1995 n. 218 con decorrenza dal 31 dicembre 1996. L’articolo 805 così recitava: “Art. 805. - (Notificazione di atti giudiziari di autorità straniere) - La notificazione di citazioni a comparire davanti ad autorità straniere o di altri atti provenienti da uno stato estero è autorizzata dal pubblico ministero presso il tribunale, nella cui giurisdizione la notificazione si deve eseguire.

La notificazione richiesta in via diplomatica è eseguita, a cura del pubblico ministero, da un ufficiale giudiziario da lui richiesto.”

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