Articolo abrogato dalla L. del 11/08/1973 n. 533. L’articolo 464 così recitava: “Art. 464. - (Rinvio) - Si osservano nel procedimento le disposizioni degli articoli 439, 440, 441 e 448 primo comma.

Le associazioni sindacali possono intervenire nel giudizio a norma dell’articolo 443.

Le parti possono chiedere che la decisione sia rimessa ad uno o più consulenti tecnici, a norma degli articoli 455 e seguenti.”

Dalla redazione