Articolo abrogato dalla L. del 11/08/1973 n. 533. L’articolo 457 così recitava: “Art. 457. - (Decadenza dei consulenti tecnici) - Se il lodo non è depositato nel termine di cui all’art. 455, secondo comma, il giudice che ha disposto la rimessione, su istanza della parte più diligente, pronuncia la decadenza e provvede sulla causa.

Se l’istanza non è proposta entro sei mesi dalla scadenza del termine suddetto, il processo si estingue.”

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