Articolo abrogato dalla L. del 26/11/1990 n. 353. L’articolo 701 così recitava: “Art. 701. - (Competenze) - È competente a pronunciare sulla domanda il pretore del luogo in cui l’istante teme che stia per verificarsi il fatto dannoso, oppure il giudice istruttore quando vi è causa pendente per il merito.”

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