Articolo abrogato dalla L. del 11/08/1973 n. 533. L’articolo 454 così recitava: “Art. 454. - (Ricorso per cassazione) - Contro le sentenze pronunciate secondo il rito speciale, si può proporre ricorso per cassazione a norma del n. 3 dell’art. 360 anche per violazione o falsa applicazione delle disposizioni dei contratti collettivi e delle norme equiparate.”

Dalla redazione