Articolo prima introdotto dal D.L. 13/08/2011, n. 138 (L. 14/09/2011, n. 148) e poi sostituito dalla L. 29/10/2016, n. 199.

Il comma 1 dell’art. 3 della L. 29/10/2016, n. 199 dispone:

“1. Nei procedimenti per i reati previsti dall'articolo 603-bis del codice penale, qualora ricorrano i presupposti indicati nel comma 1 dell'articolo 321 del codice di procedura penale, il giudice dispone, in luogo del sequestro, il controllo giudiziario dell'azienda presso cui è stato commesso il reato, qualora l'interruzione dell'attività imprenditoriale possa comportare ripercussioni negative sui livelli occupazionali o compromettere il valore economico del complesso aziendale. Si osservano le disposizioni di cui agli articoli 321 e seguenti del codice di procedura penale.”

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