Articolo abrogato dalla L. 25/06/1999, n. 205, così recitava:

"Art. 732. (Omesso avviamento dei minori al lavoro) — Chiunque, rivestito di autorità o incaricato della vigilanza sopra un minore che ha compiuto gli anni quattordici e deve trarre dal lavoro il proprio sostentamento, omette, senza giusto motivo, di avviarlo al lavoro è punito con l'ammenda fino a lire sessantamila."

Dalla redazione