Comma abrogato dall’art. 16, comma 1, del D. Leg.vo 28/12/2013, n. 154, a decorrere dal 07/02/2014, così recitava:

“Questa prova non può essere ammessa che quando vi è un principio di prova per iscritto, ovvero quando le presunzioni e gli indizi sono abbastanza gravi da determinare l’ammissione della prova.”

Dalla redazione