Rientrano nei Bonus diversi dal Superbonus gli interventi di:

- recupero del patrimonio edilizio di cui all’articolo 16-bis, comma 1, lettere a), b) e d), del Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

- efficienza energetica di cui all’articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90;

- adozione di misure antisismiche di cui all’articolo 16, commi da 1-bis a 1-septies, del d.l. n. 63 del 2013;

- recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, di cui all’articolo 1, commi 219 e 220, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;

- installazione di impianti fotovoltaici di cui all’articolo 16-bis, comma 1, lettera h), del TUIR;

- installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici di cui all’articolo 16-ter del d.l. n. 63 del 2013.

A decorrere dal 1° gennaio 2022 tra tali Bonus rientrano anche gli interventi di superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche di cui all’articolo 119-ter del d.l. n. 34 del 2020.

Dalla redazione