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L. P. Bolzano 23/12/2021, n. 14

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Provincia autonoma di Bolzano derivanti dall'appartenenza dell’Italia all’Unione europea (Legge europea provinciale 2021).
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Art. 1 - Partecipazione della Provincia alla fondazione Rifugio Europa

1. La Provincia autonoma di Bolzano è autorizzata a partecipare alla costituzione di una fondazione senza scopo di lucro finalizzata a promuovere, nell'arco alpino, lo spirito europeo, inteso nella più ampia accezione del termine, a tutelare l'ambiente alpino naturale e culturale nonché

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Art. 2 - Modifiche alla legge provinciale 17 luglio 1987, n. 14, "Norme per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio della caccia"

1. Il comma 2 dell'articolo 1 della legge provinciale 17 luglio 1987, n. 14, e successive modifiche, è così sostituito:

"2. Con la presente legge sono attuate, nel settore faunistico, la direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, la direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche e la direttiva 1999/22/CE del Consiglio, del 29 marzo 1999, relativa alla custodia degli animali selvatici nei giardini zoologici. Inoltre, sono effettuati adeguamenti al regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, recante disposizioni volte a prevenire e gestire l'introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive."

2. Nel comma 1-ter dell'articolo 5 della legge provinciale 17 luglio 1987, n. 14, e successive modifiche, le parole: "con licenza di porto di fucile ad uso caccia valido" sono soppresse.

3. Il comma 3 dell'articolo 9 della legge provinciale 17 luglio 1987, n. 14, è così sostituito:

"3. Con decreto del Presidente della Provincia sono stabiliti i requisiti che i territori demaniali affidati all'Agenzia Demanio provinciale devono avere per costituire oasi di protezione nonché i criteri per la gestione della fauna selvatica."

4. La lettera q) del comma 1 dell'articolo 15 della legge provinciale 17 luglio 1987, n. 14, e successive modifiche, è così sostituita:

"q) l'esercizio della caccia nei fondi chiusi da muro, da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 1,20 o ancora da corsi o specchi d'acqua perenni, il cui letto abbia profondità di almeno metri 1,50 e larghezza di almeno metri 3. Questo divieto non sussiste per i terreni ad uso agricolo e forestale recintati allo scopo di evitare danni provocati da fauna selvatica. I fondi chiusi esistenti o che si intendono istituire devono essere comunicati all'ufficio provinciale competente in materia di caccia. I proprietari e gli affittuari dei fondi chiusi devono apporre a loro carico adeguate tabelle perimetrali;".

5. Il comma 3 dell'articolo 17 della legge provinciale 17 luglio 1987, n. 14, è così sostituito:

"3. Le strutture di appostamento venatorio possono essere realizzate solo con il consenso del propriet

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Art. 3 - Omissis

 

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Art. 4 - Modifica alla legge provinciale 23 novembre 2015, n. 15, "Mobilità pubblica"
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Art. 5 - Modifiche alla legge provinciale 30 gennaio 2006, n. 1, "Disciplina degli impianti a fune e prescrizioni per gli ostacoli alla navigazione aerea"

1. Nel comma 1 dell'articolo 5 della legge provinciale 30 gennaio 2006, n. 1, e successive modifiche, dopo le parole: "articolo 164, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50" sono inserite le parole: ", e successive modifiche".

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Art. 6 - Art. 7 - Omissis

 

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Art. 8 - Disposizioni finanziarie

1. Salvo quanto previsto agli articoli 1, 2 e 3, all'attuazione della presente legge si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie dispon

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Art. 9 - Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

 

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