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Sent. C. Cass. 02/08/2001, n. 10561

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1. Edilizia ed urbanistica - Distanze - Norme di piano regolatore - Integrative del Codice civile - Pubblicazione con affissione nell'albo pretorio - Necessità.
1. I piani regolatori generali ed i regolamenti edilizi con annessi programmi di fabbricazione - le cui norme, essendo integrative di quelle contenute nel codice in materia di costruzioni, rientrano nella scienza ufficiale del giudice, il quale ha pertanto il dovere di accertarne l'effettiva vigenza -, per diventare esecutivi ed acquistare efficacia normativa, devono, dopo l'approvazione dell'Autorità regionale, essere portati a conoscenza dei destinatari nei modi di legge, ossia mediante pubblicazione da eseguirsi con affissione all'albo pretorio, essendo tale pubblicazione condizione necessaria per l'efficacia e l'obbligatorietà dello strumento urbanistico, senza possibilità di efficacia retroattiva dalla data di approvazione da parte dell'organo regionale; ne consegue che, nel frattempo, la disciplina in materia di distanze fra costruzioni è quella del codice civile.

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