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Sent.C. Stato 02/07/2001, n. 3598

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1. Appalti ll.pp. - Gara - Documentazione - Mancanza - Fissazione termini per presentarla anziché esclusione - Illegittimità.
1. Qualora la lettera d'invito ad una gara d'appalto di lavori pubblici disponga che le imprese interessate devono inviare entro un certo termine il certificato - o dichiarazione sostitutiva - di assenza di procedure concorsuali negli ultimi 5 anni, è illegittimo l'operato della Commissione aggiudicatrice la quale, invece di non ammettere le offerte prive della documentazione suddetta, fissa un ulteriore termine per la sua presentazione; infatti l'art. 21, comma 3 del D.Lgs. 19 dicembre 1991 n. 406 e l'art. 2 della Dir. CEE 14 giugno 1993 n. 37 prevedono che l'Amministrazione appaltante possa invitare le imprese a contemplare o chiarire la documentazione e le dichiarazioni presentate ma solo per il riscontro della capacità tecnica e non nel caso che manchi la documentazione di cui all'art. 18 ed all'art. 24, comma 1 rispettivamente dei citati D.Lgs. e Dir. CEE.


(D.Lgs. 19 dicembre 1991 n. 406, artt. 18 e 21, comma 3[R=DLG40691,A=18]; Dir. CEE 14 giugno 1993 n. 37, artt. 2 e 24, comma 1)[R=DTCEE14G93,A=2]

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