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D.L. 15/05/2024, n. 63

Disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e dell’acquacoltura, nonché per le imprese di interesse strategico nazionale.
Stralcio.
In vigore dal 16/05/2024.
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Premessa

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri» e, in particolare, l’articolo 15;

Vista la legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante «Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio»;

Visto il decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, recante «Nuova disciplina dell’amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, a norma dell’articolo 1 della legge 30 luglio 1998, n. 274»;

Visto il decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, recante «Misure urgenti per la ristrutturazione industriale di grandi imprese in stato di insolvenza»;

Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, recante «Interventi finanziari a sost

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Capo I - INTERVENTI A TUTELA DELLE IMPRESE DEL SETTORE AGROALIMENTARE E DELLA PESCA E PER LA TRASPARENZA DEI MERCATI
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Art. 1. - Interventi urgenti per fronteggiare la crisi economica delle imprese agricole, della pesca e dell’acquacoltura

1. - 5. Omissis

6. All’articolo 3 del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18, il comma 6 è sostituito dal seguente:

«6. In deroga all’articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, al fine di garantire il recupero delle somme relative agli aiuti di Stato e agli aiuti de minimis non subordinati all’emanazione di provvedimenti di concessione ovvero subordinati all’emanazione di provvedimenti di concessione o di autorizzazione alla fruizione comunque denominati, il cui importo non è determinabile nei predetti provvedimenti, ma solo a seguito della presentazione della dichiarazione resa a fini fiscali nella quale sono dichiarati, per i quali le Autorità responsabili non hanno provveduto all’adempimento degli obblighi di registrazione dei relativi regimi di aiuti e degli aiuti ad hoc previsti dall’articolo 10, comma 6, del regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115, sono prorogati di due anni i termini per la notifica degli atti di recupero di cui all’articolo 1, commi 421, 422 e 423,

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Art. 2. - Art. 4 Omissis

 

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Art. 5. - Disposizioni finalizzate a limitare l’uso del suolo agricolo

1. All’articolo 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: «1-bis. L’installazione degli impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra di cui all’articolo 6-bis, lettera b), del

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Capo II - MISURE URGENTI PER IL CONTRASTO DELLA DIFFUSIONE DELLA PESTE SUINA AFRICANA (PSA), DELLA BRUCELLOSI BOVINA, BUFALINA, OVINA E CAPRINA E DELLA TUBERCOLOSI BOVINA E BUFALINA, NONCHÉ PER IL CONTENIMENTO DEL GRANCHIO BLU
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Art. 6. - Misure urgenti per contrastare la diffusione della peste suina africana
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Art. 7. - Art. 8 Omissis

 

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Capo III - OMISSIS

 

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Capo IV - NORME IN MATERIA FAUNISTICA E VENATORIA NONCHÉ MISURE IN MATERIA DI UTILIZZO DELLA RISORSA IDRICA E DI RAFFORZAMENTO DELLE POLITICHE DEL MARE
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Art. 10. - Omissis

 

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Art. 11. - Ulteriori misure urgenti per il contrasto della scarsità idrica, per il potenziamento e l’adeguamento delle infrastrutture idriche

1. Al decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge, 13 giugno 2023, n. 68, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 1:

1) dopo il comma 3, è inserito il seguente:

«3-bis. Entro il 30 giugno 2024 la cabina di regia approva la proposta di elenco delle misure più urgenti, di immediata e breve attuazione, strutturali e gestionali, per il contrasto della scarsità idrica, elaborata ai sensi del comma 4-ter»;

2) dopo il comma 4, sono inseriti i seguenti:

«4-bis. Entro il 31 maggio 2024 le autorità di bacino distrettuali individuano e trasmettono al Commissario straordinario, per il territorio di competenza, le misure più urgenti, di immediata e breve attuazione, strutturali e gestionali, per il contrasto della scarsità idrica. Per le finalità di cui al presente comma gli enti competenti in materia di tutela e gestione

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Art. 12. - Istituzione del Dipartimento per le politiche del mare

1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un dipartimento denominato «Dipartimento per le politiche del mare», disciplinato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell’articolo 7 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303. Il Dipartimento cura l’attuazione delle funzioni di indirizzo e coordinamento e di promozione dell’azione strategica del Governo con riferimento alle politiche del mare, previste dall’articolo 4-bis del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303.

2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri che modifica il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 288 dell’11 dicembre 2012, è adottato il decreto di organizzazione interna del Dipartimento per le politiche del mare. A decorrere dalla data stabilita con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al primo periodo, la Struttura di missione per le politiche del mare istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 16 dicembre 2022 è soppressa e le relative funzioni sono attribuite al Dipartimento per le politiche del mare di cui al comma 1.

3. Per lo svolgimento delle attività di cui ai commi 1 e 2, pres

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Capo V - MISURE URGENTI PER LE IMPRESE DI INTERESSE STRATEGICO NAZIONALE
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Art. 13. - Misure finanziarie urgenti per assicurare la continuità operativa degli impianti ex ILVA
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Art. 14. - Rapporto di sicurezza per gli impianti di interesse strategico nazionale

1. All’articolo 17, comma 3, del decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Per gli impianti di interesse strategico nazionale, se dalla valutazione del rapporto di sicurezza emergono carenze dalle quali non deriva un rischio grave e imminente, il CTR dispone in via cautelativa misure di salvaguardia e assegna termine non superiore a quarantotto mesi per la definitiva trasmissione del rapporto di sicurezza. Decorso tale termine, qualora le misure adottate dal gestore per la prevenzione e la limitazione delle conseguenze degli incidenti rilevanti sono nettam

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Art. 15. - Termini e procedure in materia di amministrazioni straordinarie di imprese che gestiscono stabilimenti di interesse strategico nazionale

1. All’articolo 1, comma 8.4, del decreto-legge 4 dicembre 2015, n. 191, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «Sino a tale data può essere prorogato, su istanza dei commissari, in deroga al termi

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Art. 16. - Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà

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ALLEGATO I (di cui all’articolo 11, comma 2)

«ALLEGATO A-bis (di cui all’articolo 1, comma 5)

 

Regione

Intervento

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ALLEGATO II (di cui all’articolo 11, comma 2)

«ALLEGATO A-ter (di cui all’articolo 1, comma 5)

 

Regione

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