FAST FIND : GP8008

Sent.C. Cass. 24/09/2007, n. 19571

51202 51202
1. Appalti ll.pp. - Cessione dei crediti - Norme applicabili
1. L’art. 26, c. 5, L. 94/109 - abrogato dall’art. 256 D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, Codice dei contratti pubblici, ma applicabile «ratione temporis», che estendeva ai crediti verso le pubbliche amministrazioni derivanti da contratti di appalto di lavori pubblici le previsioni della L. 1991/52, derogatorie rispetto alla disciplina comune prevista dal Codice civile ed applicabili a condizione che il cessionario fosse una banca od un intermediario finanziario - non ha inteso procedere (laddove questa condizione non sussistesse) all’abrogazione delle norme speciali che regolavano in precedenza la cessione dei crediti nei confronti della P.A. e, quindi, rendere applicabile, ex art. 1, c. 2, L. 1991/52 cit., la comune disciplina codicistica in tema di cessione di crediti, continuando ad essere applicabile la normativa speciale di cui all’art. 9 della L. 20 marzo 1865 n. 2248, All. E, nonché, trattandosi di contratto della P.A., quella di cui agli artt. 69 e 70 R.D. 18 novembre 1923 n. 2440 (la S.C. è pervenuta a tali conclusioni anche sulla base dell’art. 117 D.Lgs. 06/163, il quale confermando la cedibilità dei crediti nei confronti della P.A. derivanti dall’esecuzione di appalti per lavori pubblici, ribadisce la necessità che il cessionario sia un’impresa qualificata e, per l’eventualità che il cessionario non sia in possesso dei prescritti requisiti, non prevede l’applicabilità delle norme generali del Codice civile).

1. All’art. 26, c. 5 L. 94/109 (cd. L. Merloni) corrisponde l’art. 117 D.Lgs 06/163. R
(Cod. civ. art. 1260; L. 20 marzo 1865 n. 2248, All. E, art. 9;R R.D. 18 novembre 1923 n. 2240, artt. 69 e 70; [R=RD224023] L. 21 febbraio 1991 n. 52, art. 1, c. 2;[R=L5291] L. 11 febbraio 1994 n. 109, art. 26, c. 5;R D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, artt. 117 e 256)R

Dalla redazione