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Deliberaz. Aut. Vigilanza Contratti Pubbl. 16/07/2008, n. 28

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Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara - Ragioni di natura tecnica, artistica o attinenti alla tutela di diritti esclusivi - Precisazioni.

1. Le “ragioni di natura tecnica, artistica o attinenti alla tutela di diritti esclusivi”, previste all’art. 57, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 devono reggersi sull’assoluta e inderogabile necessità, e non su ragioni di mera opportunità e/o convenienza, di rivolgersi a un determinato operatore economico.
2. Sussiste artificioso frazionamento se la stazione appaltante non affida l’intero servizio a un operatore scelto in base all’offerta più vantaggiosa, bensì formula una proposta diretta di prosecuzione del servizio a diverse associazioni o cooperative.
3. La programmazione di un servizio, una fornitura o un’opera è uno degli aspetti principali che consente di mettere in atto per tempo l’iter procedurale nel rispetto delle norme di evidenza pubblica, definendo al meglio le modalità di esecuzione.
 

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