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Deliberaz. Aut. Vigilanza Contratti Pubbl. 28/01/2009, n. 5

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La stazione appaltante, nell’ambito della propria discrezionalità, può fissare requisiti di partecipazione alla singola gara anche superiori rispetto a quelli previsti dalla legge, essendo coessenziale il potere-dovere di apprestare (attraverso la specifica individuazione dei requisiti di ammissione e di partecipazione ad una gara) gli strumenti e le misure più adeguati, congrui, efficienti ed efficaci ai fini del corretto ed effettivo perseguimento dell’interesse pubblico concreto, oggetto dell’appalto da affidare. Tale scelta è insindacabile, salvo il caso in cui la stessa risulti manifestamente irragionevole, irrazionale, arbitraria, sproporzionata, illogica e contraddittoria, nonché lesiva della concorrenza, dovendosi inoltre valutare la ragionevolezza dei requisiti non in astratto, ma in correlazione al valore dell’appalto. La richiesta di un fatturato realizzato per servizi nel settore della consulenza negli esercizi 2003, 2004 e 2005 non inferiore ad euro 100.000.000,00 ed altresì di un fatturato riferito a servizi di consulenza a favore di enti e/o imprese pubbliche e private, nel settore delle “utilities”, realizzato complessivamente nel triennio indicato non inferiore ad euro 30.000.000,00, a fronte del modesto importo posto a base di gara pari ad euro 180.000,00, appare assolutamente sproporzionato, risultando le relative prescrizioni del bando eccessive e potenzialmente lesive della concorrenza.
 

Dalla redazione