Rivista online e su carta in tema di
- Opere e lavori privati e pubblici
- Edilizia e urbanistica
- Professioni tecniche
ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis

D.L. 10/03/2023, n. 20
D.L. 10/03/2023, n. 20
In vigore dal 11/03/2023.
Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- L. 05/05/2023, n. 50 (legge di conversione), in vigore dal 06/05/2023.
Scarica il pdf completo | |
---|---|
Capo I - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI FLUSSI DI INGRESSO LEGALE E PERMANENZA DEI LAVORATORI STRANIERI |
|
Art. 1. - Misure per la programmazione dei flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri1. Per il triennio 2023-2025, le quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato per lavoro subordinato, anche per esigenze di carattere stagionale, e per lavoro autonomo, sono definite, in deroga alle disposizioni dell’articolo 3 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. N1 |
|
Art. 2. - Misure per la semplificazione e accelerazione delle procedure di rilascio del nulla osta al lavoro1. Al testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modifiche: a) all’articolo 22: 1) al comma 2, dopo la lettera d) è inserita la seguente: «d-bis) asseverazione di cui all’articolo 24-bis, comma 2.»; 2) al comma 5, le parole: «sentito il questore» sono sostituite dalle seguenti: «acquisite le informazioni dalla questura competente»; N4 3) dopo il comma 5 è inserito il seguente: |
|
Art. 3. - Ingresso e soggiorno al di fuori delle quote1. All’articolo 23 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni: a) la rubrica: «Titoli di prelazione» è sostituita dalla seguente: «Corsi di istruzione e formazione professionale nei Paesi di origine»; b) al comma 1, le parole: «e dal Ministero dell‘istruzione,» sono sostituite dalle seguenti: «, dal Ministero dell’istruzione e del merito o dal Ministero» e, dopo le parole: «formazione professionale», sono aggiunte le seguenti: «e civico-linguistica»; c) dopo il comma 2 è inserito il seguente: «2-bis. È consentito, al di fuori delle quote di cui all’articolo 3, comma 4, con le procedure di cui all’articol |
|
Art. 4. - Disposizioni in materia di durata del permesso di soggiorno per lavoro a tempo indeterminato, per lavoro autonomo e per ricongiungimento familiare1. All’articolo 5 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, son |
|
Art. 4-bis - Disposizioni in materia di conversione dei permessi di soggiorno per i minori stranieri non accompagnati |
|
Art. 5. - Omissis
|
|
Art. 5-bis - Misure per il potenziamento tecnico-logistico del sistema di prima accoglienza e dei controlli di frontiera1. Per la realizzazione dei punti di crisi e delle strutture di cui all'articolo 10-ter del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e dei centri di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, si applicano, fino al 31 dicembre 2025, le facoltà di deroga di cui al comma 3-bis dell'articolo 19 del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, introdotto dall'articolo 10 del presente decreto. Per le finalità di cui al presente |
|
Art. 5-ter - Modifiche al sistema di accoglienza1. Omissis 2. Al decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 8: 1) al comma 2, le parole: «Le funzioni di prima assistenza sono assicurate» sono sostituite dalle seguenti: «Fatto salvo quanto previsto dal comma 1-bis dell'articolo 9 del presente decreto e dall'articolo 1-sexies, comma 1-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, l'accoglienza dei richiedenti protezio |
|
Art. 5-quater - Riduzione o revoca delle condizioni di accoglienza1. All'articolo 23 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, la lettera e) è abrogata; b) il comma 2 è sostituito dal seguente: |
|
Art. 6. - Misure straordinarie in materia di gestione dei centri per migranti1. Al di fuori dei casi previsti dall’articolo 32 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, per i contratti di fornitura di beni e servizi relativi alla gestione e al funzionamento dei centri di cui agli articoli 9 e 11 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, nonché dei centri di cui agli articoli 10-ter e 14 del testo unico di cui al |
|
Art. 6-bis - Omissis
|
|
Art. 6-ter - Modifiche alla disciplina sulle modalità di accoglienza |
|
Art. 7. - Protezione speciale, vittime del reato di costrizione o induzione al matrimonio, cure mediche e calamità naturali1. Al testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 6, comma 1-bis, le lettere a), b) e h-bis) sono abrogate; b) all'articolo 18-bis, comma 1, dopo le parole: “per taluno dei delitti previsti dagli articoli” è inserita la seguente: “558-bis,”; c) all'articolo 19: |
|
Art. 7-bis - Disposizioni urgenti in materia di procedure accelerate in frontiera1. Omissis 2. Al decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 6: 1) al comma 2: 1.1) all'alinea, dopo le parole: “n. 286” sono inserite le seguenti: “, nei limiti dei posti disponibili”; 1.2) la lettera d) è sostituita dalla seguente: |
|
Art. 7-ter - Omissis
|
|
Art. 7-quater - Disposizioni in materia di convalida dei provvedimenti di accompagnamento immediato alla frontiera e di trattenimento1. Al testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni: |
|
Art. 7-quinquies - Omissis
|
|
Capo II - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PREVENZIONE E CONTRASTO ALL’IMMIGRAZIONE IRREGOLARE |
|
Art. 8. - Disposizioni penali1. Al testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all’articolo 12, al comma 1, le parole: «da uno a cinque anni» sono sostituite dalle seguenti: «da due a sei anni» e, al comma 3, alinea, le parole: «da cinque a quindici anni» sono sostituite dalle seguenti: «da sei a sedici anni»; N5 b) dopo l’articolo 12, è inserito il seguente: «Art. 12-bis (Morte o lesioni come conseguenza di deli |
|
Art. 9-bis - Disposizioni in materia di delitti commessi nei centri o nelle strutture per richiedenti protezione internazionale |
|
Art. 9-ter - Omissis
|
|
Art. 10. - Disposizioni per il potenziamento dei centri di permanenza per i rimpatri1. All’articolo 19 del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, dopo il |
|
Art. 10-bis - Estensione della durata massima del trattenimento dello straniero nei centri di permanenza per il rimpatrio |
|
Art. 11. - Clausola di invarianza finanziaria1. Dalle disposizioni del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. |
|
Art. 12. - Entrata in vigore1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge. |
Dalla redazione
- Appalti e contratti pubblici
- Esecuzione dei lavori pubblici
L’esecuzione dei contratti pubblici di servizi e forniture [Codice 2023]
- Emanuela Greco
- Appalti e contratti pubblici
Codice dei contratti pubblici 2023: struttura, vigenza e periodo transitorio
- Dino de Paolis
- Finanza pubblica
- Leggi e manovre finanziarie
La Legge di bilancio 2023
- Redazione Legislazione Tecnica
- Compravendita e locazione
- Edilizia e immobili
I miglioramenti e le addizioni apportate dal conduttore alla cosa locata
- Maurizio Tarantino
- Edilizia e immobili
- Condominio
La manutenzione e l'utilizzo del tetto condominiale
- Maurizio Tarantino
- Inquinamento atmosferico
- Ambiente, paesaggio e beni culturali
Omologazione veicoli leggeri
- Energia e risparmio energetico
- Macchine e prodotti industriali
- Efficienza e risparmio energetico
- Norme tecniche
Ecodesign apparecchi di refrigerazione
- Energia e risparmio energetico
- Efficienza e risparmio energetico
Impianti di riscaldamento e condizionamento - Sistemi di automazione e controllo
- Efficienza e risparmio energetico
- Energia e risparmio energetico
Punti di ricarica edifici non residenziali
- Efficienza e risparmio energetico
- Macchine e prodotti industriali
- Energia e risparmio energetico
- Norme tecniche
Ecodesign motori elettrici e variatori di velocità
07/06/2023
- Cessioni, forma libera per il visto «ora per allora» da Il Sole 24 Ore
- Case green, partenza in salita per la trattativa. L’accordo è lontanissimo da Il Sole 24 Ore
- Case mobili comprese nella direttiva da Il Sole 24 Ore
- Il pagamento del posto auto extra in cortile non richiede l’unanimità da Il Sole 24 Ore
- Subito installabili i dissuasori per piccioni da Il Sole 24 Ore
- L’amministratore uscente deve consegnare in tempi rapidi la documentazione da Il Sole 24 Ore
MEPA, CONSIP E STRUMENTI TELEMATICI DI ACQUISTO E NEGOZIAZIONE
PERITO, ISTRUTTORE E DELEGATO TECNICO PER IL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI CONNESSI AD OPERAZIONI IN MATERIA DI USI CIVICI - Corso di formazione accreditato dalla Regione Lazio per l'iscrizione all'Albo dei Periti Demaniali (L. R. Lazio n. 8/1986)
LA FISCALIZZAZIONE DEGLI ABUSI EDILIZI
STIME IMMOBILIARI E VALUTATORE CERTIFICATO - metodo, pratica e corretta applicazione degli Standard estimativi
Impianti di produzione energetica da fonti rinnovabili

Commentario al Codice dei Contratti Pubblici 2023

Guida all'applicazione del Codice dei Contratti Pubblici 2023

Codice dei Contratti Pubblici 2023 con norme complementari e transitorie

Impianti elettrici civili
