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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Sent. C. Giustizia UE 10/11/2022, n. C-278/21
Rinvio pregiudiziale - Ambiente - Direttiva 92/43/CEE - Conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche - Articolo 6, paragrafo 3 - Valutazione di un progetto che può avere incidenze su un sito protetto - Obbligo di valutazione - Prosecuzione dell’attività economica di un impianto già autorizzato in fase di progetto, a condizioni invariate, nel caso in cui l’autorizzazione sia stata concessa a seguito di una valutazione incompleta.1) L’articolo 6, paragrafo 3, prima frase, della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, deve essere interpretato nel senso che la prosecuzione, a condizioni invariate, dell’attività di un impianto già autorizzato in fase di progetto non deve, in linea di principio, essere soggetta all’obbligo di valutazione previsto a tale disposizione. Tuttavia, nel caso in cui, da un lato, la valutazione che ha preceduto tale autorizzazione abbia riguardato unicamente l’incidenza di tale progetto considerato singolarmente, a prescindere dalla sua combinazione con altri progetti, e, dall’altro, detta autorizzazione subordini tale prosecuzione all’ottenimento di una nuova autorizzazione prevista dal diritto interno, quest’ultima deve essere preceduta da una nuova valutazione conforme ai requisiti di detta disposizione. 2) L’articolo 6, paragrafo 3, prima frase, della direttiva 92/43 deve essere interpretato nel senso che per determinare se sia necessario subordinare la prosecuzione dell’attività di un impianto che sia già stato autorizzato in fase di progetto in esito a una valutazione non conforme ai requisiti di tale disposizione, a una nuova valutazione conforme a tali requisiti e, in caso affermativo, per effettuare tale nuova valutazione, si deve tener conto delle valutazioni effettuate nel frattempo, come quelle che hanno preceduto l’adozione di un piano nazionale di gestione del bacino idrografico e di un piano Natura 2000 relativi, segnatamente, alla zona in cui si trova il sito sul quale tale attività può avere incidenze, qualora dette valutazioni precedenti siano pertinenti e qualora le constatazioni, le valutazioni e le conclusioni in esse contenute siano complete, precise e definitive. |
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