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09/11/2022

Stati di avanzamento per bonus fiscali solo su lavori eseguiti

Cass. 08/11/2022, n. 42012 ribadisce integralmente le tesi sostenute dal Bollettino di Legislazione Tecnica nel novembre 2021 e chiarisce come le asseverazioni per gli stati di avanzamento lavori finalizzati alla cessione del credito devono essere redatte con riferimento a lavorazioni eseguite.

La Corte di Cassazione penale, con la Sentenza 08/11/2022, n. 42012 (consultabile in allegato), ribadisce alcuni fondamentali principi in materia di fruizione dei bonus fiscali edilizi e monetizzazione degli stessi tramite cessione del credito o sconto in fattura.

In particolare, la pronuncia ribadisce la necessità che le asseverazioni per gli stati di avanzamento lavori siano redatte con riferimento a lavorazioni eseguite, e/o prestazioni di servizi erogate e/o forniture disponibili a piè d’opera.

La pronuncia, dal significativo valore interpretativo, ci inorgoglisce particolarmente poiché la Suprema Corte - nelle motivazioni alla sentenza (cfr. pagg 15-17 del file consultabile in allegato) - riprende in maniera integrale e pedissequa argomentazioni espresse già circa un anno fa dal Bollettino di Legislazione Tecnica e reperibili nel contributo Cessione credito o sconto in fattura per lavorazioni non ancora eseguite oltre che nelle innumerevoli risposte fornite dal Servizio di consulenza erogato dal Bollettino di Legislazione Tecnica (https://www.legislazionetecnica.it/lt_qaraccolta).

Si rinvia pertanto alla lettura del citato articolo Cessione credito o sconto in fattura per lavorazioni non ancora eseguite nonché alla lettura delle motivazioni con le quali la Corte di Cassazione ha confermato il sequestro di somme per oltre un miliardo di Euro (!) derivanti da cessioni dei crediti riferite a cantieri mai avviati, in certi casi anche senza avvio di alcun procedimento edilizio. Si fa notare che la truffa non faceva riferimento a Superbonus, ma alla fruizione di Eco-Sismabonus su parti comuni condominiali ai sensi dell’art. 14 del D.L. 63/2013, comma 2-quater.1 (vedi Le detrazioni fiscali per interventi di risparmio energetico (Ecobonus)).

Dalla redazione