Appalti pubblici: qualificazione con riserva fino al 30/06/2024 - indicazioni ANAC | Bollettino di Legislazione Tecnica
FAST FIND : FL8165

Flash news del
13/06/2024

Appalti pubblici: qualificazione con riserva fino al 30/06/2024 - indicazioni ANAC

L'ANAC ha ricordato che la qualificazione con riserva delle stazioni appaltanti delle unioni di comuni, delle provincie e delle città metropolitane, dei comuni capoluogo di provincia e delle regioni ha una durata non superiore al 30/06/2024 e fornito precisazioni per la qualificazione a regime.

Con il Comunicato del 12/06/2024, il Presidente ANAC ha ricordato che, ai sensi dell'art. 63, comma 4, del D. Leg.vo 36/2023 e dell'art. 9, comma 1, dell'allegato II.14, per tutte le stazioni appaltanti delle unioni di comuni costituite nelle forme previste dall’ordinamento, delle province e delle città metropolitane, dei comuni capoluogo di provincia e delle regioni la qualificazione con riserva ha una durata non superiore al 30/06/2024. Pertanto la qualificazione con riserva di cui all'art. 63, comma 4, del D. Leg.vo 36/2023 decadrà dal 01/07/2024.

Le stazioni appaltanti che non abbiano ancora provveduto devono inviare la domanda per la qualificazione "a regime", da presentare mediante il servizio Qualificazione delle stazioni appaltanti”, disponibile nel sito istituzionale dell’ANAC al seguente link: https://www.anticorruzione.it/-/qualificazionedelle-stazioni-appaltanti-1.
Il servizio Qualificazione delle stazioni appaltanti consente l’invio della domanda di iscrizione nell’elenco delle stazioni appaltanti qualificate ai sensi degli artt. 62 e 63 del D. Leg.vo 36/2023.
Al servizio
può accedere il soggetto nominato dalla stazione appaltante quale responsabile per l’Anagrafe Unica (RASA) che provvederà all’invio della domanda di qualificazione.

Ai fini della qualificazione, l'ANAC fornisce precisazioni ai RASA, relativamente alle modalità di presentazione della domanda, ai settori per i quali presentarla, all'attribuzione dei punteggi relativi ai requisiti.

Fino al 30/06/2024, ai fini dell’attribuzione dei livelli di qualificazione, saranno considerati i punteggi più favorevoli di cui all’art. 3, comma 3 (per i lavori), e all’art. 5, comma 4 (per servizi e forniture) dell’allegato II.4 al D. Leg.vo 36/2023; successivamente a tale data saranno considerati i punteggi dell’art. 3, comma 2 (per i lavori) e dell'art. 5, comma 2 (per servizi e forniture), dell'allegato II.4 del D. Leg.vo 36/2023.

***

In tema di qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza, si ricorda quanto segue:
- in base all'art. 63, comma 13, del D. Leg.vo 36/2023, l'ANAC ha la facoltà di stabilire ulteriori casi nei quali può essere disposta la qualificazione con riserva, finalizzata a consentire alla stazione appaltante e alla centrale di committenza, anche per le attività ausiliarie, di acquisire la capacità tecnica ed organizzativa richiesta;
- la qualificazione ai sensi dell’art. 63, comma 13, del D. Leg.vo 36/2023 è un istituto speciale rispetto all'istituto previsto nell’art. 63, comma 4, del D. Leg.vo 36/2023 e esplica i suoi effetti anche dopo la fine del periodo transitorio del 30/06/2024;
- la qualificazione ex art. 63, comma 13, del D. Leg.vo 36/2023 non è soggetta ad alcun limite temporale o scadenza. L’ANAC stabilisce termini e durata della predetta qualificazione sulla base delle specifiche necessità del caso sottoposto al suo vaglio. In proposito, si veda Qualificazione con riserva di stazioni appaltanti e centrali di committenza.

Dalla redazione