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05/10/2022

Motivi di esclusione: chiarimenti ANAC sulla rilevanza dell'omissione di informazioni

In tema di appalti pubblici e motivi di esclusione, l'ANAC ha fornito chiarimenti su sussistenza e condizioni degli obblighi dichiarativi degli operatori economici ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione.

Fattispecie
Nell’ambito di una procedura aperta per la stipula di un accordo quadro per la fornitura in acquisto e locazione quinquennale di letti e poltrone bilancia per dialisi con determinate caratteristiche tecniche, una società ha contestato l’ammissione alla gara e la conseguente aggiudicazione di quattro lotti ad un’altra società per violazione della lett. c-bis), dell’art. 80, comma 5, del D. Leg.vo 18/04/2016, n. 50, e della lex specialis di gara, in quanto la società aggiudicataria avrebbe omesso di dichiarare la pendenza di un procedimento dinanzi al Ministero dello Sviluppo Economico (MiSE), volto all’accertamento della non conformità con la normativa europea di alcuni prodotti da questa commercializzati.

Considerazioni ANAC
L’ANAC, interpellata per un parere, ha svolto le seguenti considerazioni:
- il procedimento non dichiarato dalla società aggiudicataria in fase di gara è inquadrabile nell’art. 7- quinquies del D. Leg.vo 29/12/1992, n. 517, che attribuisce al MiSE funzioni di vigilanza e controllo sugli strumenti di misurazione immessi sul mercato UE e sulla loro rispondenza con i requisiti per l’apposizione della marcatura CE e di altre marcature;
- dalla documentazione si evince che il procedimento di verifica della conformità avviato dal MiSE è tuttora pendente e non riguarda tutti i prodotti di misurazione commercializzati dalla società aggiudicataria ma solo alcuni, in relazione ai quali il MiSE si è pronunciato sulle azioni correttive indicate dalla società
per porre fine alla non conformità riscontrata, ritenendole ammissibili con alcune condizioni;
- il quesito sollevato dalla società istante non riguarda la carenza e/o l’irregolarità delle certificazioni di conformità possedute dall’aggiudicataria in relazione ai prodotti di misurazione offerti in gara, né la loro difformità rispetto alle specifiche tecniche;
- il quesito è, invece, relativo alla omessa dichiarazione, da parte dell’aggiudicataria, del procedimento avviato dal MiSE per l’accertamento della non conformità di altri prodotti con la normativa europea;
- si tratta, pertanto, di stabilire se la mancata dichiarazione di tale procedimento in sede di gara configura la denunciata violazione della lett. c-bis), dell’art. 80, comma 5, del D. Leg.vo 50/2016;
- la lett. c) dell’art. 80, comma 5, del D. Leg.vo 50/2016 prevede che le stazioni appaltanti escludono dalla partecipazione alla gara un operatore economico quando dimostrino con mezzi adeguati che questi si sia reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità;
- la lett. c-bis) dell’art. 80, comma 5, del D. Leg.vo 50/2016 (come risultante dallo scorporo della suddetta lett. c) ad opera del D.L. 135/2018, al fine di considerare in maniera autonoma le fattispecie di esclusione in precedenza indicate solo a titolo esemplificativo) prevede, tra l’altro, che l’esclusione opera anche quando un operatore economico abbia omesso le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento dalla procedura di selezione;
- le fattispecie di grave illecito professionale hanno carattere esemplificativo, potendosi desumere il compimento di gravi illeciti professionali da ogni vicenda pregressa, anche non tipizzata, dell’attività professionale dell’operatore economico di cui sia accertata la contrarietà a un dovere posto da una norma civile, penale o amministrativa, se stimata idonea a mettere in dubbio l’integrità e l’affidabilità dell'operatore stesso (Linee guida ANAC n. 6, di cui alla Delib. ANAC 11/10/2017, n. 1008; Sent. C. Stato 15/12/2021, n. 8360);
- l’esistenza di gravi illeciti professionali è rimessa alla valutazione discrezionale della stazione appaltante, potendo essere disposta solo in presenza di un concreto ed effettivo apprezzamento da parte di quest’ultima delle circostanze rilevanti ai fini della partecipazione alla gara, ma non per la mera omessa dichiarazione di siffatte circostanze;
- la violazione degli obblighi informativi può, infatti, comportare l’esclusione del concorrente solo se la stazione appaltante, all’esito di un procedimento in contraddittorio con l’interessato e valutando tutte le circostanze del caso concreto, abbia accertato che l’omissione dichiarativa riguarda fatti che incidono evidentemente sull’affidabilità professionale o sull’integrità dell’operatore, minando la relazione di fiducia venutasi a creare in seguito alla partecipazione alla gara (Sent. C. Stato Ad. Plen. 28/08/2020, n. 16).

Conclusioni ANAC
L’ANAC, nella Delibera del 13/07/2022, n. 330, ha ritenuto che nel caso di specie non sussistono gli estremi per configurare una omissione di informazioni dovute da parte della società aggiudicataria, in quanto la mancata dichiarazione, in sede di DGUE, dell’esistenza di un procedimento pendente dinanzi al MiSE non costituisce violazione di un obbligo dichiarativo previsto a livello normativo o dalla lex specialis di gara.
In via generale, l’ANAC ha affermato che:
- non configura la fattispecie dell’omissione di informazioni dovute, di cui alla lett. c-bis), dell’art. 80, comma 5, del D. Leg.vo 50/2016, la mancata dichiarazione di un procedimento pendente dinanzi al MiSE per l’accertamento della non conformità formale di alcuni prodotti commercializzati dalla società aggiudicataria;
- sebbene l’operatore economico sia tenuto a dichiarare tutte le situazioni e/o i provvedimenti astrattamente idonei ad incidere sulla valutazione di affidabilità professionale che compete alla stazione appaltante, deve trattarsi di circostanze che sono con evidenza idonee ad incidere sul giudizio di moralità e affidabilità dell’operatore, cioè di circostanze che, ove dichiarate, avrebbero potuto assumere effettiva rilevanza ai fini del giudizio dell’Amministrazione.

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Si ricorda che recentemente l'ANAC ha inviato una segnalazione al Governo per segnalare le criticità della normativa vigente relativa all'esclusione dalla partecipazione alla gara di un operatore economico per gravi illeciti professionali, indicando, tra l’altro, l'esigenza di individuare in modo tassativo le fattispecie ostative rientranti nella categoria dei gravi illeciti professionali. Si veda Appalti pubblici: segnalazione ANAC sui motivi di esclusione per gravi illeciti professionali.

Dalla redazione