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07/09/2022

Appalti pubblici: segnalazione ANAC sui motivi di esclusione per gravi illeciti professionali

In tema di appalti pubblici, l'ANAC ha inviato una segnalazione al Governo per segnalare le criticità della normativa vigente relativa all'esclusione dalla partecipazione alla gara di un operatore economico per gravi illeciti professionali.

Contesto normativo
La normativa sui motivi di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura d’appalto per gravi illeciti professionali di cui all'art. 80 del D. Leg.vo 18/04/2016, n. 50, è stata modificata dall'art. 5, del D.L. 135/2018, nonché dall'art. 1, comma 20, del D.L. 32/2019.

Attualmente, l'art. 80, comma 5, del D. Leg.vo 18/04/2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici), alle lett. c), c-bis), c-ter) e c-quater) prevede, tra le cause di esclusione, i casi in cui:
- la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati che l'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità;
- l'operatore economico abbia tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate a fini di proprio vantaggio oppure abbia fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione, ovvero abbia omesso le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;
- l'operatore economico abbia dimostrato significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento ovvero la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili; su tali circostanze la stazione appaltante motiva anche con riferimento al tempo trascorso dalla violazione e alla gravità della stessa;
- l’operatore economico abbia commesso grave inadempimento nei confronti di uno o più subappaltatori, riconosciuto o accertato con sentenza passata in giudicato.

Al fine di adeguare le Linee guida n. 6, di cui alla Delib. ANAC 16/11/2016, n. 1293 (aggiornate con la Delib. ANAC 11/10/2017, n. 1008) alle modifiche normative, l'ANAC aveva posto in consultazione la bozza di nuove Linee guida ANAC n. 6, recante "Indicazione dei mezzi di prova adeguati e delle carenze nell’esecuzione di un precedente contratto di appalto che possano considerarsi significative per la dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui all’articolo 80, comma 5, lettere c), c-bis), c-ter) e c-quater) del codice dei contratti pubblici". Si veda Motivi di esclusione dalle gare per illeciti e inadempimenti: bozza di Linee guida ANAC n. 6.

Successivamente, la L. 21/06/2022, n. 78 ha delegato il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi volti ad adeguare la normativa interna al diritto europeo e a razionalizzare, riordinare e semplificare la disciplina dei contratti pubblici concernenti i lavori, i servizi e le forniture. L’intervento è strutturato al fine di assicurare un riordino e una rivisitazione complessiva del Codice dei contratti pubblici, di cui al D. Leg.vo 18/04/2016, n. 50, provvedendo, tra l'altro, a razionalizzare e semplificare le cause di esclusione al fine di rendere le regole di partecipazione chiare e certe. Si veda Approvato in via definitiva il testo del DDL per la revisione del Codice dei contratti pubblici

L'ANAC ha quindi ritenuto utile inviare a Governo e Parlamento un atto al fine di segnalare le criticità emerse dagli approfondimenti svolti sul tema in modo che, nella riscrittura del Codice, si possano superare le incertezze interpretative e i dubbi applicativi.

Oggetto della Segnalazione
In particolare, in estrema sintesi (per approfondimento si rimanda al documento allegato) l'ANAC ha indicato l'esigenza di:
- individuare in modo tassativo le fattispecie ostative rientranti nella categoria dei gravi illeciti professionali;
- chiarire la rilevanza ostativa delle violazioni non definitivamente accertate, introducendo la possibilità di graduare in misura proporzionale le conseguenze di tali condotte e l'obbligo di motivazione posto a carico della stazione appaltante in relazione alle scelte adottate;
- chiarire la differenza tra le fattispecie di cui alle lett. c-bis) e f-bis) dell'art. 80, comma 5, del D. Leg.vo 50/2016;
- chiarire che i provvedimenti rilevanti ai fini dell'applicazione della normativa sui gravi illeciti sono quelli esecutivi e che l'adozione di misure di sospensione cautelare del provvedimento impedisce la rilevanza della causa ostativa;
- chiarire la rilevanza dei gravi illeciti ai fini del conseguimento dell'attestazione di qualificazione cui all'art. 84, comma 4, del D. Leg.vo 50/2016;
- chiarire l'ambito soggettivo di applicazione delle citate lett. da c) a c-quater), dell'art. 80, comma 5, del D. Leg.vo 50/2016;
- chiarire se le fattispecie di cui alla lett. c-bis), dell'art. 80, comma 5, del D. Leg.vo 50/2016 rilevano solo nell'ambito della gara in cui le condotte sono poste in essere oppure anche nelle procedure future;
- chiarire la rilevanza ostativa della risoluzione contrattuale per inadempimento e delle sanzioni comparabili al risarcimento del danno, mediante un'esemplificazione dettagliata delle ipotesi astrattamente rilevanti;
- chiarire la durata del periodo di rilevanza della causa ostativa, individuanto chiaramente il dies a quo;
- evitare la doppia valutazione della medesima violazione.

Dalla redazione