FAST FIND : FL7227

Flash news del
16/09/2022

Obblighi della stazione appaltante dopo l’aggiudicazione

Secondo il TAR Lazio, a fronte della intervenuta aggiudicazione, la stazione appaltante è tenuta a comunicare la definitiva volontà di addivenire o meno alla stipulazione del contratto, motivando le ragioni della propria decisione.

FATTISPECIE - Nel caso di specie la ricorrente, aggiudicataria della procedura di gara, proponeva ricorso ai sensi degli artt. 31 e 117, D. Leg.vo 104/2010 (azione avverso il silenzio della P.A. nella conclusione del procedimento amministrativo) per l’accertamento dell’obbligo dell’amministrazione comunale a provvedere alla sottoscrizione del relativo contratto di appalto.

GIURISDIZIONE E AZIONE AVVERSO IL SILENZIO DELLA P.A. - Il TAR Lazio-Roma 07/09/2022, n. 11610 ha innanzitutto affermato la sua competenza a risolvere la questione, ricordando che la giurisprudenza ha ormai affermato la sussistenza della giurisdizione amministrativa con riferimento allo “spatium” temporale che va dall’aggiudicazione della pubblica gara alla stipula del contratto. In proposito è stato ritenuto che nelle procedure connotate da concorsualità aventi ad oggetto la conclusione di contratti da parte della P.A., spetta al giudice amministrativo la cognizione dei comportamenti ed atti assunti prima dell'aggiudicazione e nella successiva fase compresa tra l'aggiudicazione e la stipula del contratto (tra tali atti essendo compreso anche quello di revoca della aggiudicazione stessa).
L’aggiudicazione non determina, infatti, l’insorgenza di vincoli negoziali o, comunque, di obblighi civilistici alla conclusione del contratto, sicché la situazione soggettiva facente capo al privato deve qualificarsi d’interesse legittimo.
Ne consegue l’ammissibilità dell’azione avverso il silenzio, ai sensi degli artt. 31 e 117, D. Leg.vo 104/2010, per contrastare l’inerzia serbata dall’amministrazione sulla richiesta di contrattualizzazione e, dunque, ottenere la declaratoria di un relativo obbligo di provvedere in capo alla stazione appaltante.

OBBLIGHI DELLA STAZIONE APPALTANTE - I giudici hanno inoltre ricordato come l’obbligo giuridico di provvedere sulle istanze dei privati va riconosciuto non solo nei casi espressamente contemplati dalla legge, ma anche in ipotesi ulteriori nelle quali specifiche ragioni di giustizia ed equità impongano l'adozione di un provvedimento espresso oppure tutte le volte in cui, in relazione al dovere di correttezza e di buona amministrazione della parte pubblica, sorga per il privato una legittima aspettativa a conoscere il contenuto e le ragioni delle determinazioni (qualunque esse siano) dell’amministrazione.
Ne consegue che, a fronte dell’intervenuta aggiudicazione della procedura, vi sia un obbligo giuridico della stazione appaltante di determinarsi, esprimendo e comunicando la definitiva la volontà di stipulare o meno il contratto e, in caso affermativo, invitando la società alla sottoscrizione dello stesso.

Sul punto è stato precisato che l’obbligo giuridico di provvedere non ha, dunque, ad oggetto la conclusione del contratto - esito questo a cui l'amministrazione non è vincolata - bensì la determinazione, di natura prettamente autoritativa e come tale equiparabile ad un provvedimento, della volontà di addivenire o meno alla sua stipulazione.

CONCLUSIONI - Per tali ragioni i giudici hanno ordinato all’amministrazione di adottare una determinazione (entro 40 giorni) in cui esprimere definitivamente la volontà di stipulare o meno il contratto, invitando la ricorrente alla sottoscrizione dello stesso, ovvero, in caso contrario, motivando le ragioni sottostanti alla propria decisione.

Dalla redazione