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13/07/2022

Annullamento in autotutela del parere favorevole della Soprintendenza

Secondo il TAR Sardegna, è legittimo l’annullamento in autotutela del parere favorevole della Soprintendenza sulla base di una diversa rappresentazione della realtà.

FATTISPECIE - Nel caso di specie la Soprintendenza aveva effettuato un sopralluogo nell’area di cantiere, rilevando un potenziale pregiudizio per i beni sottoposti a tutela. Per questo revocava il parere favorevole già reso con riferimento alla realizzazione di locali tecnici al servizio di una rinnovata struttura alberghiera.

POTERE DELLA SOPRINTENDENZA - Al riguardo il TAR Sardegna 04/07/2022, n. 472 ha spiegato che la Soprintendenza esercita un potere volto alla tutela dei beni di interesse storico artistico e di valenza paesaggistica e ambientale che non è statico ma è dinamico e può esprimersi ogni qual volta le azioni di soggetti privati (o anche pubblici) sono in grado di arrecare un possibile danno ai beni tutelati.
Ne consegue la legittimità dell’annullamento in autotutela dell’atto con il quale, sulla base di una diversa rappresentazione della realtà, la Soprintendenza abbia in precedenza autorizzato i lavori (sia pure con le prescrizioni imposte dalla Regione).

Nella fattispecie, la Soprintendenza aveva rilevato che i lavori in corso di esecuzione e quelli ancora da eseguire potevano arrecare un grave danno e quindi, nell’esercizio dei suoi poteri, aveva deciso di inibire ogni ulteriore compromissione dell’area.
Tale operato risultava pertanto legittimo, ben potendo l’autorità preposta alla tutela dei valori paesaggistici attivare i suoi poteri di vigilanza ogni qual volta, e in qualunque modo, venga a conoscenza di azioni potenzialmente pregiudizievoli per i beni protetti.

AFFIDAMENTO DEL PRIVATO - Con riferimento al vizio sull’affidamento del privato e il mancato bilanciamento tra l’interesse pubblico rispetto all’interesse privato, imposto dall’art. 21-nonies della L. 241/1990 per gli atti di annullamento d’ufficio, il TAR ha osservato la disciplina dell’esercizio del potere di autotutela concerne, anche con riguardo al limite temporale previsto, l’esigenza di salvaguardare l’affidamento ingenerato nel privato da un provvedimento ampliativo della sua sfera giuridica con il quale è stato attribuito al richiedente un “bene della vita” in precedenza non goduto. Ne deriva che esula del tutto dalla sostenuta violazione della disciplina dettata in materia una valutazione compiuta dall’amministrazione prima che sia stato emesso il provvedimento ampliativo della sfera giuridica del destinatario.
Poichè nel caso di specie il rilascio del titolo edilizio era stato sospeso e non era quindi sfociato nel rilascio di alcun provvedimento autorizzatorio, non poteva ritenersi comunque applicabile la richiamata disciplina anche temporale posta a tutela dell’affidamento del privato.

Dalla redazione