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01/04/2022

Vincolatività dei “poteri d’ordine” di ANAC secondo il Consiglio di Stato

Il potere d’ordine di ANAC in relazione all’adozione degli atti necessari alla corretta attuazione dei Piani anticorruzione e delle regole sulla trasparenza non ha natura vincolante, ma è solo funzionale a sollecitare gli organi istituzionalmente deputati all’adozione di tali atti.

La Sent. C. Stato 14/12/2021, n. 8336 ha fornito precisazioni sui poteri dell’Autorità Nazionale Anticorruzione relativamente al mancato assolvimento - da parte dei soggetti obbligati - degli obblighi derivanti dalla normativa di anticorruzione e di trasparenza.
Secondo la giustizia amministrativa, ferme restando le competenze di ANAC (definite dalla L. 190/2012) e gli attribuiti poteri ispettivi e poteri di ordine, all’esito della propria attività di vigilanza ANAC non ha alcun potere di annullare gli atti adottati in violazione delle misure di contrasto e prevenzione alla corruzione ma ha unicamente potere di “ordinare”. Tale potere di ordine si esemplifica, alternativamente:
- nell’ordinare l’adozione degli atti o provvedimenti che ritenga necessari per dare corretta attuazione ai Piani anticorruzione (PNA) ed alle regole sulla trasparenza;
- nell’ordinare la rimozione degli atti e comportamenti contrastanti con i Piani anticorruzione (PNA) e regole sulla trasparenza, nell’esercizio di un potere che non può che essere diretto verso gli organi cui spetta, ordinariamente, la competenza ad adottare gli atti oggetto di sollecitazione.

Il Consiglio di Stato, poi, esclude la natura vincolante del potere d’ordine attribuito ad ANAC, affermando che l’Autorità non è stata investita, dal legislatore, di un potere sostitutivo quanto all’adozione degli atti necessari alla corretta attuazione dei Piani anticorruzione e delle regole sulla trasparenza e che pertanto il potere d’ordine non può avere natura vincolante, essendo solo funzionale a sollecitare gli organi istituzionalmente deputati all’adozione di tali atti.

Per una completa analisi, il Consiglio aggiunge che i poteri d’ordine vincolanti non sono stati riconosciuti all’ANAC neanche in materia di contestazione dell’inconferibilità e incompatibilità di incarichi, posto che il procedimento di contestazione è di pertinenza del RPCT, che ha il potere e la responsabilità di contestare la situazione di incompatibilità o inconferibilità all’interessato, nonché adottare le sanzioni previste dall’art. 18 del D.Leg.vo 39/2013; l’attività di vigilanza di ANAC, anche in questa fattispecie, non contempla la possibilità che essa rivolga ordini agli organi interni delle pubbliche amministrazioni, pur essendo idonea a sfociare in un atto estremamente qualificato che innesti precise responsabilità in capo al RPCT, laddove non si adegui.

In definitiva, secondo il Consiglio di Stato, il potere d’ordine avrebbe una natura di “moral suasion”, che non priverebbe le pubbliche amministrazioni destinatarie del provvedimento d’ordine di decidere in autonomia se darvi seguito; tale orientamento è comunque a conferma di quanto già rinvenibile nella Delib. ANAC 18/11/2014, n. 146, in cui la stessa Autorità specifica che il potere d’ordine è una manifestazione del potere di vigilanza e non ha natura sanzionatoria, essendo volto ad assicurare il rispetto della legge, e che non sono previste forme di sanzione in caso di mancata ottemperanza al provvedimento d’ordine ad eccezione della pubblicità del provvedimento adottato che - ovviamente - ha effetti di natura reputazionale.

Dalla redazione