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04/02/2022

Permesso di costruire in deroga: inapplicabilità del silenzio assenso

L’istituto del silenzio assenso non trova applicazione nel caso di istanze di privati preordinate al rilascio di un permesso di costruire in deroga allo strumento urbanistico.

RIFERIMENTI NORMATIVI - Il permesso di costruire in deroga agli strumenti urbanistici generali è disciplinato dall’art. 14, D.P.R. 380/2001 che, al comma 1, ne prevede il rilascio per edifici ed impianti pubblici oppure per le opere di interesse pubblico, previa deliberazione del Consiglio comunale, nel rispetto comunque delle disposizioni di tutela del paesaggio e delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell’attività edilizia. Il comma 1-bis del medesimo articolo contiene disposizioni specifiche per il caso di interventi di ristrutturazione edilizia.
L’istituto del silenzio assenso è disciplinato per gli atti amministrativi in genere dall’art. 20, L. 241/1990 e per il permesso di costruire dall’art. 20, comma 8, D.P.R. 380/2001, secondo il quale decorso inutilmente il termine per l’adozione del provvedimento conclusivo, ove il dirigente o il responsabile dell’ufficio non abbia opposto motivato diniego, sulla domanda di permesso di costruire si intende formato il silenzio-assenso, fatti salvi i casi in cui sussistano vincoli relativi all’assetto idrogeologico, ambientali, paesaggistici o culturali.

FATTISPECIE - C. Stato 28/01/2022, n. 616 si è pronunciato su tali normative, nell’ambito di una fattispecie in cui i ricorrenti richiedevano l’accertamento dell’avvenuta formazione del silenzio-assenso su un’istanza di permesso di costruire in deroga al PRGC per la realizzazione di cinque villette residenziali con rimozione delle preesistenti serre florovivaistiche e contestuale modificazione della destinazione d’uso da “aree per attività produttiva di tipologia agroindustriale” a “residenziale”. Secondo i ricorrenti l’istituto del silenzio-assenso avrebbe un’applicazione generalizzata, fatta eccezione per i soli procedimenti aventi ad oggetto “interessi sensibili” (art. 20, comma 4, L. 241/1990), con la conseguenza che nel suo ambito di operatività rientrerebbero anche i procedimenti per il rilascio del permesso di costruire c.d. derogatorio.
Inoltre ritenevano che la sostituzione delle villette rientrerebbe nella categoria della ristrutturazione edilizia e, nello specifico, nei parametri prescritti dall’art. 14, D.P.R. 380/2001, comma 1-bis.

ESCLUSIONE DEL SILENZIO ASSENSO - Il Consiglio di Stato ha ricordato che:
- la formazione del silenzio-assenso postula la piena conformità dell’istanza alla normativa e alla strumentazione edilizia e urbanistica di riferimento (che non sussiste per il caso di permesso in deroga);
- il permesso di costruire in deroga costituisce un istituto di carattere eccezionale rispetto all’ordinario titolo edilizio, che comporta una scelta di natura urbanistica (proprio perché in deroga agli strumenti pianificatori) che, come tale, ha carattere discrezionale e quindi non può formarsi in modo implicito.

Di conseguenza i giudici hanno ribadito l’esclusione dell’operatività del silenzio assenso alle ipotesi di permesso di costruire in deroga, proprio in considerazione della specialità del percorso procedurale che lo connota, in cui si innesta una imprescindibile valutazione - ampiamente discrezionale - del Consiglio comunale in ordine all'interesse pubblico dell'intervento.

RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA - Alle stesse conclusioni deve giungersi per i permessi di costruire in deroga di cui al comma 1-bis del suddetto art. 14, D.P.R. 380/2001 nei casi di ristrutturazione edilizia, i quali sono semplicemente una species della più ampia categoria dei permessi di costruire in deroga. Sul punto la sentenza appellata aveva precisato che non vi sarebbe distinzione tra le ipotesi di cui ai commi 1 e 1-bis dell’art. 14 del D.P.R. 380/2001, poiché in entrambi i casi il Consiglio comunale deve esprimersi, adottando un parere implicante una decisione discrezionale di natura urbanistica.

CONCLUSIONI - In conclusione, gli istituti - tra cui quello del silenzio-assenso - applicabili al permesso di costruire ordinario non sono estensibili al permesso di costruire in deroga, poiché quest’ultimo è disciplinato da una normativa specifica ed inderogabile, che prevede la necessaria valutazione espressa, ad opera del Consiglio comunale, dell’interesse pubblico a derogare le disposizioni di piano urbanistico.
Considerata l’inapplicabilità dell’istituto alla fattispecie oggetto di esame, il Consiglio di Stato ha escluso che, a fronte dell’istanza delle ricorrenti relativa ad un progetto in deroga allo strumento urbanistico vigente, il mero trascorrere del tempo potesse aver determinato la formazione del provvedimento richiesto.

Dalla redazione